L’articolo 18, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito alla scelta e alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).
L’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a nominare, addetti al servizio di prevenzione e protezione, lavoratori in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.
Quindi, il datore di lavoro è tenuto a consultare l’RLS in merito alla nomina degli ASPP, che sono dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione e protezione.
La consultazione deve avvenire in modo tempestivo e deve consentire all’RLS di esprimere il proprio parere in merito alla scelta dell’ASPP. Il parere dell’RLS non è vincolante per il datore di lavoro, ma deve essere considerato ai fini della nomina dell’ASPP.
La consultazione dell’RLS è un importante strumento di partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza sul lavoro. Essa consente ai lavoratori di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano la loro sicurezza e di esprimere le proprie opinioni e proposte.
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