La valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro deve essere svolta sulla base del Titolo IX, capo I del D.Lgs. 81/2008. Il rischio chimico interessa una vasta casistica di attività lavorative in cui sono utilizzate e detenute sostanze chimiche (aziende chimiche, laboratori, aziende meccaniche, falegnamerie, parrucchieri, estetiste, ecc.) e attività in cui gli agenti chimici pericolosi sono originati dal processo produttivo (es. attività di saldatura e taglio di metalli, lavorazione del legno, ecc.).
La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo.
Il processo di valutazione del rischio chimico si articola nelle seguenti fasi:
- identificazione degli agenti chimici utilizzati e/o originati nel processo lavorativo;
- individuazione dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, in relazione alle proprietà pericolose delle sostanze e/o miscele, alle modalità di utilizzo, al livello, modo e durata dell’esposizione, ecc.;
- stima dell’entità dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
La valutazione va in ogni caso aggiornata periodicamente e, comunque, in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata.
Pertanto va aggiornata in occasione dell’introduzione e/o sostituzione degli agenti chimici utilizzati oppure la modifica della classificazione delle sostanze chimiche e delle relative caratteristiche di pericolosità, con riferimento al Regolamento CE n. 1272/2008 denominato “Regolamento CLP”.
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