Le Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) sono radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. In ambito prevenzionistico si considerano, in particolare, tre “fasce”: ultravioletto, visibile e infrarosso.
Le sorgenti possono essere:
• coerenti (LASER), con fascio molto direzionale e alta densità di energia;
• non coerenti, come lampade e altre sorgenti che emettono radiazione non “in fase”.
Le ROA possono essere presenti in molte attività. Esempi frequenti:
• riscaldatori radianti;
• forni per fusione di metalli e vetro;
• cementerie;
• saldature ad arco e lavorazioni a caldo;
• sorgenti di illuminazione artificiale (alogenuri metallici, mercurio, lampade abbronzanti, germicide, sistemi LED, ecc.);
• applicazioni medico-estetiche (fototerapia, laser, luce pulsata/IPL);
• trattamenti UV (sterilizzazione, essiccazione inchiostri/vernici, fotoincisione);
• laser per telecomunicazioni/informatica, metrologia, ricerca, lettori codici a barre, eventi (concerti/club).
Sì. Il rischio ROA rientra nel Titolo VIII – Agenti fisici del D.Lgs. 81/2008, Capo V, e va valutato nel DVR quando l’esposizione è possibile o prevedibile. L’obbligo è operativo dal 26/04/2010 (recepimento della direttiva 2006/25/CE).
Le ROA possono causare danni agli occhi e alla cute. Gli effetti dipendono soprattutto da:
• lunghezza d’onda (UV/visibile/IR);
• intensità/irradianza e distanza dalla sorgente;
• durata di esposizione;
• condizioni operative (riflessioni, posizionamento, schermature).
Oltre agli effetti diretti, possono esserci rischi indiretti, ad esempio:
• abbagliamento e accecamento temporaneo;
• innesco di incendio/esplosione (in base a sorgente e materiali);
• rischi “collaterali” legati a impianti/lavorazioni (calore, superfici calde, rischio elettrico, ecc.).
Nel caso dei laser ad alta classe, le conseguenze possono essere molto gravi anche per esposizioni brevi.
Il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative, tra cui:
• metodi di lavoro che riducano l’esposizione;
• scelta di attrezzature/sorgenti a minore emissione compatibilmente con l’attività;
• schermature, segregazioni, interblocchi e dispositivi di sicurezza quando necessari;
• manutenzione programmata di attrezzature e postazioni;
• riduzione dei tempi e dei livelli di esposizione;
• segnaletica e limitazione accessi nelle aree a rischio;
• DPI idonei (occhi/viso, e quando serve anche cute).
Il “personale qualificato” deve avere competenze specifiche sugli agenti fisici e sull’applicazione delle norme tecniche pertinenti (misure, calcoli, interpretazione VLE, scelta DPI e misure di contenimento). In pratica, va verificato che disponga di:
• formazione mirata (anche teorico-pratica) sul rischio ROA;
• esperienza documentabile su valutazioni ROA;
• strumentazione idonea e tarata quando servono misure;
• metodo coerente con norme di buona tecnica e buone prassi;
• output tecnico completo (relazione/valutazione con criteri, dati e conclusioni).
Un’impostazione operativa tipica prevede:
• censimento delle sorgenti (non basarsi solo su inventari non aggiornati);
• raccolta dati del fabbricante e classificazioni secondo norme tecniche;
• analisi modalità espositive (tempi, distanze, mansioni, layout, riflessioni);
• quando necessario: misure strumentali con strumenti adeguati e tarati;
• quando applicabile: calcoli a partire da dati tecnici/misure;
• confronto con i Valori Limite di Esposizione (VLE) dell’Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/2008;
• definizione di misure, procedure e formazione/informazione in base all’esito.
Per misure e calcoli si utilizzano norme e riferimenti tecnici coerenti con quanto richiamato dal D.Lgs. 81/2008 (CIE/CEN per non coerenti e IEC per laser). Tra i riferimenti tecnici più usati:
• UNI EN 14255-1 (UV);
• UNI EN 14255-2 (visibile e infrarosso);
• UNI EN 14255-4 (terminologia e grandezze);
• CEI EN 62471 (sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade);
• CEI EN 60825-1 (sicurezza apparecchi laser);
• UNI EN ISO 11553-1 / 11553-2 (requisiti di sicurezza per macchine laser);
• UNI EN ISO 11554 (metodi di prova potenza/energia fasci laser).
Restano utili anche: dati di letteratura qualificata, manuali tecnici, e informazioni dalla sorveglianza sanitaria (quando attiva).
Non sempre. Le misure/calcòli sono necessari quando:
• i dati del fabbricante non sono disponibili o non sono sufficienti;
• non esistono classificazioni/standard tecnici applicabili per “chiudere” la valutazione;
• l’esposizione è plausibile e serve confrontare con i VLE.
Quando i dati tecnici sono affidabili e coerenti con le norme tecniche (classificazione della sorgente, condizioni d’uso note e controllate), è possibile valutare senza misurazioni, motivando in modo tracciabile nel DVR.
Per sorgenti pulsate si seguono le indicazioni delle norme tecniche pertinenti (in pratica, cambia l’impostazione di misura/calcòlo perché contano anche energia per impulso, frequenza e durata). Riferimenti tipici:
• CEI EN 62471 (lampade e sistemi di lampade);
• CEI EN 60825-1 (laser).
I VLE dell’Allegato XXXVII sono collegati agli effetti biologici noti su occhio e cute. Il rispetto dei VLE garantisce un elevato livello di protezione per i lavoratori esposti. Il confronto richiede l’uso delle grandezze radiometriche corrette (e, se necessario, fattori di ponderazione) in funzione di:
• intervallo di lunghezza d’onda;
• tipo di emissione (continua/pulsata);
• condizioni di esposizione (distanza, angolo, tempo, riflessioni).
Per la stessa sorgente possono essere pertinenti più VLE e vanno rispettati tutti quelli applicabili.
La scelta dei DPI avviene dopo aver adottato tutte le misure tecniche/organizzative attuabili. In sintesi:
• selezionare DPI con marcature e filtri idonei allo spettro e al livello di emissione;
• verificare comfort, campo visivo, riconoscimento colori e rischio appannamento;
• assicurare compatibilità con altri DPI e con le lavorazioni;
• formare i lavoratori all’uso corretto (e alle limitazioni).
Per laser:
• occhiali specifici (in base a lunghezza d’onda e potenza/energia);
• riferimenti tecnici tipici: UNI EN 207 (filtri laser) e UNI EN 208 (allineamento/laser visibili in regolazione).
L’informazione/formazione va fatta quando dalla valutazione emerge un rischio non trascurabile o comunque quando sono previste misure e procedure specifiche. In pratica:
• per sorgenti non coerenti: quando la valutazione non può chiudersi con rischio trascurabile motivato;
• per laser: quando si utilizzano sorgenti diverse dalla classe 1 (e, in generale, quando esistono zone controllate o procedure dedicate).
La sorveglianza sanitaria si valuta con il Medico Competente quando:
• l’esposizione può avvicinarsi/superare i VLE;
• sono necessari DPI per evitare superamenti;
• ci sono condizioni di suscettibilità individuale o esposizioni prolungate nel tempo (anche se sotto i VLE, in funzione del caso).
La periodicità viene definita dal Medico Competente in base a rischio e mansioni.
La violazione degli obblighi del Capo V (ROA) ricade nel sistema sanzionatorio del Titolo VIII, Capo VI. In particolare:
• per la violazione dell’art. 216 (valutazione e, quando necessario, misure/calcòli), il datore di lavoro è punito con arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi già rivalutati).
• per violazioni di specifiche misure/obblighi operativi (es. alcuni obblighi dell’art. 217), possono applicarsi le fasce sanzionatorie previste dall’art. 219, con importi rivalutati.
Le sorgenti ROA considerate tipicamente non “giustificabili” (quindi da trattare con attenzione e da valutare) includono:
• arco elettrico – saldatura elettrica (MIG/MAG, TIG, plasma, elettrodo, ecc.);
• lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione;
• lampade per fotoindurimento polimeri, fotoincisione, curing;
• “luce nera” per test/controlli non distruttivi (salvo sorgenti esenti secondo classificazione applicabile);
• lampade/sistemi LED per fototerapia;
• lampade ad alogenuri metallici;
• fari di veicoli in condizioni operative particolari;
• lampade scialitiche da sala operatoria;
• lampade abbronzanti;
• lampade speciali non esenti;
• lampade e sistemi di lampade classificati in gruppi di rischio (quando applicabile);
• corpi incandescenti (metallo/vetro fuso, crogiuoli con corpo incandescente a vista e lavorazioni);
• riscaldatori radianti a lampade;
• apparecchiature IPL per uso medico o estetico;
• apparecchiature laser in classi con potenziale pericolosità (es. 1M, 2M, 3R, 3B, 4 secondo IEC 60825-1);
• emissioni secondarie non coerenti generate da lavorazioni con laser.
Ultima verifica: 02/02/2026
