CORSI ONLINE ITALIA
Martedì 8 Ottobre 2024




FAQ Radiazioni Ottiche Artificiali


Le Radiazioni Ottiche Artificiali sono radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm (bande spettrali degli infrarossi, del visibile e dell’ultravioletto), mentre l’energia (E=hν) è compresa tra 10-3 e 12 eV.
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da L.A.S.E.R. (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) che sono sorgenti di radiazioni ottiche artificiali coerenti; mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti che non sono LASER e dal Sole.
I laser sono dispositivi che emettono radiazioni ottiche di un’unica lunghezza d’onda, direzionali e di elevata intensità. La lunghezza d’onda è determinata principalmente dal materiale attivo impiegato e può trovarsi nell’infrarosso, visibile e ultravioletto.


Le sorgenti di Radiazioni Ottiche Artificiali interessano molteplici attività industriali, quali:

  • riscaldatori radianti;
  • forni di fusione metalli e vetro;
  • cementerie;
  • lampade per riscaldamento a incandescenza;
  • dispositivi militari per la visione notturna;
  • saldature ad arco elettrico e lavorazioni di materiali;
  • sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri metallici, al mercurio, lampade abbronzanti, lampade germicide, sistemi LED, ecc.);
  • lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica)/estetico;
  • luce pulsata –IPL (Intense Pulsed Light);
  • trattamenti UV: sterilizzazione, essicazioni inchiostri e vernici, fotoincisione, controlli difetti di fabbricazione;
  • sorgenti laser: applicazioni mediche e mediche per uso estetico, applicazioni per solo uso estetico (depilazione), telecomunicazioni, informatica, lavorazioni di materiali, metrologia e misure; applicazioni nei laboratori di ricerca, lettori CD e “bar code”, laser per discoteche e concerti, ecc.


Dal 26 aprile 2010 è entrato in vigore l’obbligo di valutazione dei rischi da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali, secondo quanto previsto dal capo V titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che recepisce la direttiva europea 2006/25/CE.


In generale i rischi che la legislazione intende prevenire sono quelli per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali o dal loro impiego durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi riguardanti essenzialmente due organi bersaglio: l’occhio in tutte le sue parti e la cute.
La tipologia di effetti dell’esposizione dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.
L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose.
Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti, quali:

  • sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;
  • rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione;
  • inoltre sono presenti ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, ecc.
    Poiché le sorgenti laser possono generare radiazioni di elevatissima intensità, i danni conseguenti possono risultare estremamente gravi.
    Per alcuni tipi di sorgenti laser vanno presi in considerazione anche rischi di natura chimica e biologica (nei laser a coloranti, nei fumi, aerosol e polveri associati all’impiego), rischi correlati all’uso di sistemi criogenici (es.: dovuti ai gas di raffreddamento della sorgente) e di radiazioni collaterali (ionizzanti e ottiche) concomitanti al funzionamento della sorgente stessa.


Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro metta in atto una serie di misure tecniche organizzative, tra le quali:
adozione di metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
adozione di misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
adozione di programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale.


Fermi restando i principi generali fissati dal Titolo I del D. Lgs. 81/2008, i riferimenti legislativi vanno ricercati tanto nell’art. 32 quanto nell’art. 181 del D. Lgs.81/2008 ove si afferma che il personale qualificato deve avere specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici. In questo contesto la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento.
In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti (enti/aziende) autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base del curriculum (richiedendo un curriculum specifico nel settore ed in particolare la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico sulla materia), del rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale del proprio lavoro (una relazione tecnica con tutti gli elementi richiesti dal Capo V, Titolo VIII, DLgs.81/2008).


Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato è il seguente:
Conoscenza delle sorgenti: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (attenzione a non limitarsi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne i dati forniti dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in Letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare, ove disponibile, la classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la conformità a standard tecnici, può consentire la “giustificazione” che permette di non effettuare una valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile, ovvero di stabilire direttamente (senza effettuare misurazioni) il superamento o meno dei valori limite.
Conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o possono comportare l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo; in particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i “layout” o le planimetrie dove sono installate le sorgenti.
Per poter valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni.
Esecuzione di misure: nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche. Le misure devono essere eseguite con strumentazione adeguatamente tarata, dotata di caratteristiche idonee ai parametri da rilevare.
Esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l’irradianza efficace).
Confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del D.Lgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.


L’articolo 216 del D. Lgs. 81/08 precisa che “il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori….” in conformità alle norme CIE e CEN per quanto riguarda le radiazioni non coerenti e le norme IEC per i laser.
Allo stato attuale i riferimenti per le misurazioni delle radiazioni ottiche non coerenti sono:

  • UNI EN 14255-1 per gli UV;
  • UNI EN 14255-2 per il visibile e l’infrarosso;
  • UNI EN 14255-4 sulla terminologia e le grandezze da utilizzare per le misurazioni;
  • I valori limite di esposizione (VLE) per le ROA non coerenti sono contenuti nell’Allegato XXXVII Parte I del D. Lgs. 81/2008.

Altre norme che trattano la valutazione e la misura in ambiti specifici sono:

  • UNI EN 12198-1 / UNI EN 12198-2 / UNI EN 12198-3 per le radiazioni emesse dal macchinario;
  • CEI EN 62471 per la valutazione della sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade.

Allo stato attuale i riferimenti per le misurazioni delle radiazioni laser sono:

  • le norme CEI-EN 60825-1
  • i VLE per le ROA coerenti sono contenuti nell’Allegato XXXVII – Parte II del D. Lgs. 81/2008.

Altre norme che trattano la valutazione e la misura in ambiti specifici sono:

  • UNI EN ISO 11553-1 / UNI EN ISO 11553-2 sui requisiti di sicurezza per macchine laser;
  • UNI EN ISO 11554 sui metodi di prova per determinare la potenza e l’energia di fasci laser ad onda continua e ad impulsi.

Tanto per le radiazioni laser quanto per quelle non coerenti, ulteriori fonti di cui tenere conto sono le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche ed i dati della sorveglianza sanitaria dove attuata (art. 216, comma 2, lettera h).


Secondo l’art. 216 del D. Lgs.81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
Essendo le misurazioni strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Innanzitutto occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili”.
Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti), o di dati in letteratura scientifica o di dati riferiti a situazioni espositive analoghe.
Anche l’analisi preliminare della situazione lavorativa e della sorgente talvolta permettono di evitare la necessità di effettuare le misure. In questo caso, in generale è necessario conoscere e riportare nel documento di valutazione dei rischi:

  • il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare;
  • la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature, oggetti contenuti nell’ambiente;
  • i dati spettrali della sorgente: lo spettro può essere determinato ricavandolo dalle specifiche tecniche fornite dal costruttore;
  • se l’emissione della sorgente è costante o variabile;
  • la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale;
  • il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta.

A titolo di esempio le misure o i calcoli non si rendono necessari:

  • nel caso delle saldatrici ad arco, dove è noto che con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, pur essendo il rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per l’operatore addetto; ulteriori valutazioni possono essere richieste se l’addetto alla saldatura deve essere assistito da altro personale o opera in prossimità di altri;
  • nel caso di sorgenti classificate in accordo con lo standard UNI EN 12198 (per le macchine) o lo standard CEI EN 62471 (lampade o sistemi di lampade) dove i dati di classificazione consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione.


Le indicazioni metodologiche per l’effettuazione delle misurazioni per questo tipo di sorgenti sono riportate nelle norme:

  • CEI EN 62471 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade;
  • CEI EN 60825-1 Sicurezza degli apparecchi laser.


I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche sono correlati direttamente ai possibili effetti sulla salute che sono stati accertati nelle esperienze lavorative sulla base di considerazioni di natura prettamente biologica: il rispetto di questi limiti fornisce un elevato livello di protezione della salute per i lavoratori esposti. Questi valori limite permettono anche di valutare il tempo massimo di permanenza in un ambiente ove sia possibile una esposizione, misurabile o calcolabile, a radiazioni non coerenti o laser senza subire danni alla salute.
A differenza di quanto avviene per i campi elettromagnetici e per le radiazioni ionizzanti, per le ROA non esistono ulteriori livelli di protezione per la popolazione.
I VLE per le radiazioni non coerenti emesse da sorgenti artificiali sono riportati nell’Allegato XXXVII – Parte I, mentre quelle delle radiazioni laser nell’Allegato XXXVII – Parte II. Le formule e i parametri da utilizzare per la valutazione dell’esposizione dipendono dall’intervallo di lunghezza d’onda in cui si colloca lo spettro della radiazione emessa dalla sorgente, dalle caratteristiche di emissione e da quelle di esposizione. I risultati delle valutazioni dell’esposizione devono essere poi confrontati con i corrispondenti valori limite delle grandezze radiometriche considerate e indicati negli allegati citati.
Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti differenti valori limite di esposizione che in questo caso devono essere tutti rispettati contemporaneamente.


Al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, una volta identificati e valutati i rischi ed adottate tutte le misure concretamente attuabili per la loro eliminazione o riduzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare anche i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.
Per la protezione di occhi e viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singolo), maschere (del tipo a scatola o a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso).
I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti e cronici delle radiazioni sull’occhio devono poter assorbire la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive. Non devono alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in normali condizioni di impiego.
Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno alla II categoria del D.Lgs. 475/1992 e pertanto comportano l’obbligo di una formazione specifica all’uso.
I dispositivi di protezione degli occhi e del viso, oltre alla marcatura CE, devono avere obbligatoriamente la marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura, entrambe rappresentate da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che stanno ad indicare le capacità protettive e le caratteristiche delle due parti del dispositivo. La nota informativa che accompagna il DPI contiene le spiegazioni che permettono di interpretare il significato della marcatura e si rivela particolarmente utile poiché la marcatura utilizza diversi codici alfanumerici stabiliti dalle norme tecniche specifiche.
L’oculare presenta un codice alfanumerico prima del marchio di identificazione del fabbricante che, se funzionale alla riduzione dell’esposizione a radiazioni ottiche non coerenti, nella prima posizione presenta un numero di scala che identifica il tipo di protezione da radiazioni luminose. Il numero di scala è una combinazione di numero di codice (che identifica la regione spettrale per la quale i filtri sono destinati) e numero di graduazione (che rappresenta la capacità del filtro di trattenere la radiazione incidente pericolosa), staccati da un trattino.
Occorre infine ricordare che la protezione complessiva del lavoratore si avvale spesso di DPI che non riguardano solo la protezione di occhi e volto. Ad esempio, nelle lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore alle radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, ecc., protezione si attua prescrivendo al lavoratore di utilizzare, oltre alle maschere munite di idonei filtri o agli elmetti provvisti di filtri elettronici a cristalli liquidi, i guanti da saldatore e indumenti resistenti al calore (es.: grembiule).
I DPI oculari specifici per radiazioni laser devono essere utilizzati in tutte le zone pericolose dove è possibile il superamento dei valori limite di esposizione.
La norma europea UNI EN 207 descrive i requisiti cui i filtri laser devono rispondere ed elenca i livelli protettivi possibili, indicati da un numero di graduazione espresso con il simbolo L, seguito da un numero da 1 a 10.
Per ogni livello protettivo è indicato il fattore spettrale massimo di trasmissione per lunghezza d’onda, nonché le densità di potenza e/o di energia utilizzata per i test di prova; tali test vengono eseguiti per le varie tipologie di laser (a onda continua, pulsata, a impulsi giganti e a impulsi a modo accoppiato), ognuna contraddistinta da una lettera identificativa (rispettivamente D, I, R e M).
Per calcolare il livello protettivo necessario ad un determinato laser, la norma tecnica sopra citata fornisce le formule necessarie ed una tabella di riferimento per poter eseguire gli opportuni calcoli; in alternativa, si consiglia di far riferimento ai fabbricanti di occhiali anti-laser, fornendo tutte le caratteristiche del laser da cui ci si deve proteggere.
Oltre al livello protettivo, ai fini della scelta del dispositivo idoneo, è necessario prendere in considerazione anche:
la trasmissione luminosa per avere la visione più nitida possibile;
il riconoscimento dei colori;
il campo visivo che deve essere il più vasto possibile.
Inoltre i protettori degli occhi devono restare aderenti al volto, permettendo comunque una ventilazione sufficiente per evitare l’appannamento. La montatura e i ripari laterali devono dare una protezione equivalente a quella assicurata dalle lenti. È comunque opportuno precisare che, anche indossando un occhiale protettivo, non si deve per nessun motivo fissare il raggio.
Per quanto riguarda le operazioni di puntamento e allineamento del raggio laser esistono delle protezioni specifiche i cui requisiti sono indicati in un’altra norma tecnica, la UNI EN 208.
Si tratta di occhiali che proteggono durante la regolazione di laser, con emissione nel campo spettrale visibile da 400 a 700 nm, in cui il raggio è visibile.


Per quanto riguarda l’esposizione a radiazione ottica non coerente si raccomanda di attivare l’informazione / formazione dei lavoratori quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta “giustificazione” di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata.
Relativamente alla radiazione laser, l’informazione/formazione ai lavoratori è dovuta quando si utilizzano sorgenti di classe diversa dalla 1.


Premesso che in ogni caso deve essere previsto un tempestivo controllo del Medico Competente ove si fosse riscontrata un’esposizione superiore ai valori limite, in considerazione del fatto che la sorveglianza sanitaria di cui all’art.218 del D. Lgs. 81/08 è effettuata con lo scopo di prevenire tutti gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione, appare logico attivare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici per quei lavoratori che, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, debbano indossare DPI degli occhi o della pelle in quanto altrimenti potrebbero risultare esposti a livelli superiori ai valori limite di legge (nonostante siano state adottate tutte le necessarie misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva nonché misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro).
Con specifico riferimento alla radiazione ultravioletta e alla luce blu, possono essere messi in atto interventi mirati di sorveglianza sanitaria finalizzata alla prevenzione dei danni a lungo termine quando le esposizioni, anche se inferiori ai valori limite, si possono protrarre nel tempo (mesi, anni).
La sorveglianza sanitaria è di norma annuale.
Per quanto riguarda i soggetti particolarmente sensibili, che potrebbero essere esposti ad un rischio significativo anche a valori inferiori ai limiti di legge, saranno individuate dal Medico Competente la periodicità dei controlli sanitari e le misure protettive specifiche da mettere in atto in relazione alla tipologia ed entità dell’esposizione ed alle condizioni di suscettibilità individuale emerse dal controllo sanitario.


La mancata valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro a carico del datore di lavoro. E’ previsto, inoltre, l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.457 a 4.914 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente per la mancata adozione di un programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite e l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921 a 4.914 euro per la mancata adozione della segnaletica di sicurezza e non adozione di misure per i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.


Le sorgenti ROA non “giustificabili” e che devono essere certamente valutate ai fini della prevenzione del rischio per i lavoratori sono le seguenti:
Arco elettrico – saldatura elettrica (MIG/MAG, TIG, plasma, elettrodo, ecc.)
Lampade germicida per sterilizzazione e disinfezione
Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing”
“Luce Nera” usata nei dispositivi di test e controllo non distruttivi (eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN 62471:2009)
Lampade/sistemi LED per fototerapia
Lampade ad alogenuri metallici
Fari di veicoli
Lampade scialitiche da sala operatoria
Lampade abbronzanti
Lampade per usi particolari eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente”
Lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai sensi della norma CEI EN 62471:20091
Corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo incandescente a vista e loro lavorazione
Riscaldatori radiative a lampade
Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico
Apparecchiature laser: classi 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione), classi 3A, 3B e 4 (nella vecchia classificazione) secondo lo standard IEC 60825-1
Emissioni secondarie non coerenti derivanti ad esempio dalla lavorazione di materiali con sorgenti laser

Ultima verifica: 05/05/2021