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Martedì 21 Aprile 2026




FAQ campi elettromagnetici

Un campo elettromagnetico è un fenomeno fisico caratterizzato dalla presenza contemporanea di un campo elettrico e di un campo magnetico. È generato da cariche elettriche e correnti variabili nel tempo e può propagarsi nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche. Ogni variazione del campo elettrico o del campo magnetico genera un campo elettromagnetico che si propaga a partire dalla sorgente.

Il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il datore di lavoro valuti e, quando necessario, calcoli o misuri i livelli dei campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) ai quali sono esposti i lavoratori. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti da:
• correnti indotte nel corpo;
• assorbimento di energia (effetti termici);
• correnti di contatto;
• effetti indiretti noti (es. interferenze con dispositivi medici, rischio di attrazione di oggetti ferromagnetici in presenza di campi elevati).

Il 29 giugno 2013 è entrata in vigore la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE.

In Italia la direttiva 2013/35/UE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 159 del 1 agosto 2016. Il D.Lgs. 159/2016 è entrato in vigore il 2 settembre 2016 e ha modificato il Capo IV (artt. da 206 a 212) del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornando anche l’Allegato XXXVI.

La direttiva 2013/35/UE prevede che gli Stati membri recepiscano:
• valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici;
• misure di prevenzione e protezione proporzionate al rischio;
• obblighi di informazione e formazione dei lavoratori;
• misure specifiche per lavoratori particolarmente sensibili al rischio e per la gestione degli effetti indiretti.

In Italia, il D.Lgs. 159/2016 ha aggiornato le regole operative del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e ha sostituito integralmente l’Allegato XXXVI, introducendo criteri più dettagliati per la gestione del rischio e la verifica del rispetto dei limiti.

La valutazione del rischio da campi elettromagnetici rientra nella valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008 ed è quindi obbligatoria dal 15 maggio 2008 (entrata in vigore del Testo Unico).

Le disposizioni specifiche del Capo IV aggiornate dal D.Lgs. 159/2016, inclusi valori limite e valori di azione dell’Allegato XXXVI, sono applicabili dal 2 settembre 2016.

Per esposizione professionale si intende l’esposizione di lavoratori e lavoratrici a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che deriva dalla specifica attività lavorativa svolta.

Sono esposizioni di carattere professionale quelle:
• strettamente correlate e necessarie al processo produttivo o alle attività svolte;
• gestibili dal datore di lavoro con misure tecniche e organizzative.

Le esposizioni non correlate alla specifica attività e non gestibili dal datore di lavoro (es. sorgenti esterne) rientrano invece nelle regole di tutela della popolazione, a carico dei soggetti responsabili della sorgente, secondo la normativa vigente.

Le misure del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 mirano alla protezione dai rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine, in particolare:
• circolazione di correnti indotte nel corpo;
• assorbimento di energia (riscaldamento dei tessuti);
• correnti di contatto;
• effetti indiretti noti (es. interferenze con dispositivi medici impiantabili, rischio di attrazione di oggetti in ambienti con campi magnetici elevati).

Il D.Lgs. 81/2008 non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine non sufficientemente dimostrati e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con conduttori in tensione (rischio elettrico).

Le correnti indotte dovute ai CEM a bassa frequenza possono determinare effetti avversi soprattutto su:
• sistema nervoso (es. stimolazione neuromuscolare);
• sistema cardiovascolare (es. alterazioni del ritmo in condizioni particolari).

L’assorbimento di energia a frequenze più elevate può causare:
• riscaldamento localizzato di organi e tessuti;
• stress termico generalizzato.

Gli effetti avversi più rilevanti includono:
• ustioni;
• colpo di calore;
• effetti oculari come cataratta in caso di esposizioni significative;
• effetti temporanei su funzioni biologiche legati al calore (in condizioni di esposizione non controllata).

La valutazione del rischio da campi elettromagnetici si può organizzare in step fondamentali:
• censimento delle sorgenti di CEM (identificazione, tipologia di emissione, modalità d’uso, collocazione in azienda) e verifica della possibile “giustificazione” sulla base di norme tecniche, standard o dati del costruttore;
• identificazione dei compiti lavorativi che espongono al rischio e delle mansioni interessate, con individuazione degli addetti esposti;
• identificazione delle aree con possibili restrizioni o divieti di accesso (es. interferenze con dispositivi medici impiantabili, aree con campi elevati);
• calcolo o misurazione delle grandezze necessarie (campo elettrico e/o magnetico, correnti di contatto, correnti attraverso gli arti) nelle condizioni di utilizzo reali e in corrispondenza degli organi bersaglio (capo, tronco, eventualmente estremità);
• valutazione dell’esposizione e confronto con valori di azione e valori limite applicabili;
• definizione dell’eventuale programma di azione (misure tecniche e organizzative, bonifica, procedure, segnaletica, formazione, controllo accessi).

No. Ai sensi dell’art. 181, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può includere nella valutazione dei rischi una giustificazione in base alla quale, per natura ed entità del rischio da campi elettromagnetici, non risulta necessaria una valutazione più dettagliata.

La giustificazione è ammissibile solo quando, in modo documentabile, il rischio risulta assente o trascurabile, considerando anche:
• condizioni reali di utilizzo delle sorgenti;
• presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rischio (es. portatori di dispositivi medici impiantabili).

È “giustificabile” una condizione espositiva che non comporta rischi apprezzabili per la salute e sicurezza, e per la quale non serve un approfondimento con misurazioni/calcoli complessi, purché la scelta sia motivata e documentata.

In prima approssimazione, si considerano non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione indicati dalla raccomandazione europea 1999/519/CE. In tali casi la giustificazione può essere adottata, fermo restando che:
• devono essere considerate le specifiche condizioni di utilizzo;
• il datore di lavoro mantiene la piena responsabilità della valutazione.

In genere possono rientrare tra le situazioni comunemente giustificabili:
• attività svolte in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche significative e privi di magneti permanenti rilevanti;
• attività con apparecchiature a bassa potenza e correttamente utilizzate secondo destinazione d’uso;
• utilizzo di attrezzature marcate CE valutate secondo norme armonizzate che includano requisiti di tutela rispetto ai CEM, quando i dati del costruttore consentono di concludere per un rischio trascurabile;
• ambienti tipicamente “a basso rischio” (es. uffici, negozi, strutture ricettive), salvo presenza di sorgenti particolari o condizioni anomale.

Resta ferma la responsabilità del datore di lavoro nell’assumere la giustificazione per la propria realtà, le proprie sorgenti e le specifiche condizioni operative.

Esempi tipici di situazioni che richiedono spesso valutazioni approfondite sono:
• centrali e sottostazioni elettriche;
• installatori e manutentori di impianti elettrici e linee elettriche;
• saldatura ad arco, a resistenza, a induzione o a scarica capacitiva;
• impianti di riscaldamento a induzione e apparecchiature industriali ad alta potenza;
• installatori/manutentori di sistemi radar e telecomunicazioni ad alta potenza;
• ambienti sanitari con RM (risonanza magnetica), personale sanitario e pulizie in aree RM;
• uso di elettrobisturi e apparecchiature similari;
• fisioterapia con diatermia e apparecchiature ad alta frequenza;
• manutenzione/riparazione di apparecchiature o impianti medicali emittenti CEM.

In linea generale, no. Le norme di compatibilità elettromagnetica (EMC) riguardano:
• immunità degli apparati ai disturbi elettromagnetici;
• emissioni finalizzate a prevenire interferenze e malfunzionamenti su altre apparecchiature.

Il rispetto EMC non garantisce automaticamente il rispetto dei limiti per la protezione della salute umana, salvo che la norma di prodotto o la documentazione tecnica del costruttore indichi esplicitamente la conformità a requisiti di esposizione umana pertinenti.

I valori limite di esposizione (VLE) sono valori che non devono essere superati e il cui rispetto garantisce la protezione dei lavoratori contro gli effetti nocivi a breve termine.

I valori di azione (VA) sono parametri direttamente valutabili (tramite misurazioni o calcoli) come:
• intensità del campo elettrico;
• intensità del campo magnetico;
• densità di potenza o altri parametri, in funzione della frequenza.

Il superamento dei valori di azione comporta l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione e di gestire il rischio in modo più stringente, fino a garantire il rispetto dei valori limite pertinenti.

Sì. La valutazione del rischio da campi elettromagnetici deve essere aggiornata:
• con cadenza almeno quadriennale, come prassi consolidata per gli agenti fisici quando permane l’esposizione e non vi sono cambiamenti significativi;
• ogni volta che intervengono modifiche che possono renderla non più valida (nuove attrezzature o impianti, variazioni di layout, modifiche dei cicli di lavoro, nuove mansioni, segnalazioni, non conformità, introduzione di lavoratori particolarmente sensibili al rischio).

Ultima verifica: 30/01/2026