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Martedì 21 Aprile 2026




FAQ Stress Lavoro Correlato


Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale e si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste. Sebbene la percezione dello stress sia psicologica, lo stress può influire anche sulla salute fisica delle persone.
Lo stress non è di per sé una malattia e i fattori psicosociali che concorrono a determinarlo non sono automaticamente pericolosi; tuttavia, un’esposizione prolungata può compromettere la salute fisica, psichica e sociale delle persone, oltre a ridurre la qualità e l’efficienza del lavoro.


È l’insieme delle attività con cui l’azienda identifica e analizza condizioni organizzative e ambientali che possono generare stress lavoro-correlato, stima il livello di rischio e definisce azioni di prevenzione/miglioramento, con successivo monitoraggio dell’efficacia.


Sì. La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione di tutti i rischi (DVR) e, quindi:

  • va effettuata all’avvio delle attività lavorative (nuove aziende o nuove unità produttive);

  • va aggiornata quando cambiano l’organizzazione del lavoro, i processi, le attrezzature/tecnologie, le sostanze o emergono elementi da infortuni, segnalazioni e sorveglianza sanitaria che rendano necessario rivedere la valutazione (art. 29 D.Lgs. 81/2008).


La mancata valutazione (o l’omissione nel DVR) espone il Datore di Lavoro alle sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi di valutazione dei rischi: arresto da tre a sei mesi oppure ammenda. Gli importi delle ammende sono soggetti a rivalutazioni periodiche (INL).


Riguarda tutte le aziende, in ogni settore, anche con un solo lavoratore. Non esiste una soglia dimensionale di esclusione.
Non esiste una “scadenza fissa” (es. ogni 2 o 3 anni) valida per tutte: la revisione va fatta quando cambiano le condizioni e, in ogni caso, è buona prassi prevedere un monitoraggio periodico degli indicatori e dell’efficacia delle misure adottate.


No. La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. Un consulente può supportare operativamente (metodo, strumenti, analisi dati), ma la responsabilità resta in capo al Datore di Lavoro.


Non esiste un obbligo automatico di sorveglianza sanitaria “solo” per stress lavoro-correlato.
Il Medico Competente può essere coinvolto (quando nominato) per contribuire alla valutazione e per considerare eventuali correlazioni con altri rischi o condizioni individuali; visite/accertamenti possono essere attivati se pertinenti ai rischi lavorativi e nel rispetto delle regole applicabili (compreso lo Statuto dei Lavoratori).


Sono legati sia al contesto sia al contenuto del lavoro.

Contesto di lavoro:

  • cultura e funzione organizzativa (es. obiettivi poco chiari);

  • ruolo nell’organizzazione (es. ambiguità o conflitto di ruolo);

  • sviluppo di carriera (es. crescita insufficiente o eccessiva, insicurezza dell’impiego);

  • autonomia decisionale/controllo (es. scarsa partecipazione ai processi decisionali);

  • rapporti interpersonali (es. conflitti, mancanza di supporto);

  • interfaccia casa/lavoro (es. richieste incompatibili, reperibilità continua).

Contenuto del lavoro:

  • ambiente e attrezzature (es. criticità strutturali o strumentali);

  • progettazione dei compiti (es. monotonia, frammentazione, scarsa chiarezza);

  • carico e ritmi (es. sovraccarico, pressione temporale, obiettivi irrealistici);

  • orario (es. turni, orari prolungati, scarsa prevedibilità).

Negli ultimi anni sono aumentati anche fattori “emergenti” legati a lavoro da remoto, innovazione tecnologica e iperconnessione, che INAIL ha integrato nella metodologia con strumenti dedicati (modulo 2025).


I sintomi possono essere fisici e psicologici e variano molto tra le persone. Esempi frequenti:

  • disturbi del sonno, stanchezza persistente;

  • irritabilità, ansia, calo della concentrazione;

  • cefalea, tensioni muscolo-scheletriche;

  • disturbi gastrointestinali;

  • peggioramento di abitudini a rischio (es. aumento di fumo/alcol).


Il burnout è una sindrome legata a stress cronico sul lavoro non gestito con successo. L’OMS lo inquadra come “fenomeno occupazionale” (non come malattia) e lo descrive con tre dimensioni:

  • esaurimento o perdita di energia;

  • distanza mentale dal lavoro, cinismo/negativismo;

  • ridotta efficacia professionale.


Alcuni indicatori oggettivi tipici sono:

  • assenteismo;

  • elevata rotazione del personale;

  • lamentele/segnalazioni ricorrenti;

  • frequente avvicendamento di mansioni/ruoli senza adeguato supporto;

  • provvedimenti disciplinari;

  • episodi di conflittualità, violenza o molestie;

  • riduzione della produttività;

  • aumento di errori, quasi infortuni e infortuni;

  • aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche.


I principali vantaggi sono:

  • migliorare benessere e soddisfazione dei lavoratori;

  • ridurre infortuni ed errori anche “indiretti” (attenzione, distrazione, affaticamento);

  • contenere assenze e turn-over;

  • ridurre il rischio di contenziosi e non conformità;

  • migliorare organizzazione e clima interno;

  • rafforzare immagine e affidabilità verso clienti e stakeholder.


Sì. INAIL mette a disposizione una metodologia operativa e una piattaforma online per supportare le aziende nella valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.
Nel 2025 INAIL ha pubblicato e reso utilizzabili in piattaforma anche strumenti integrativi dedicati a lavoro da remoto e innovazione tecnologica (iperconnessione, gestione team a distanza, equilibrio vita-lavoro, ecc.).


Sì. INAIL ha pubblicato un tutorial per illustrare l’uso della metodologia e della piattaforma; resta un riferimento utile anche con gli aggiornamenti successivi.

Ultima verifica: 30/01/2026