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Sabato 20 Aprile 2024




FAQ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI e MOVIMENTI RIPETITIVI


Per Movimentazione Manuale dei Carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.


Sono le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. Le malattie muscoloscheletriche correlate al lavoro possono riguardare la colonna vertebrale (malattie degenerative del disco, ernia discale, ecc.), gli arti superiori (malattie dei tendini, malattie da intrappolamento dei nervi, ecc.) e degli arti inferiori, es. patologie degenerative del ginocchio.


Si intende il compito caratterizzato da cicli lavorativi ripetuti oppure il compito durante il quale si ripetono le stesse azioni lavorative per oltre il 50% del tempo.


La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

  • il carico è troppo pesante;
  • è ingombrante o difficile da afferrare;
  • è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
  • è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
  • può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.


Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII del D.Lgs. 81/08. Inoltre il datore di lavoro deve fornire adeguata informazione, formazione e addestramento in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.


Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con:

  1. arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la mancata adozione di misure organizzative necessarie e mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;
  2. arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la mancata erogazione di adeguata informazione, formazione e addestramento in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.


Le norme tecniche di riferimento sono le norme della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza). In particolare per le azioni di sollevamento e trasporto si applica la norma UNI ISO 11228 Parte 1, per le azioni di spinta e traino la norma UNI ISO 11228 Parte 2 e per la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza si applica la UNI ISO 11228 Parte 3.


Per la misurazione e la valutazione degli sforzi che espongono al rischio da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo-scheletrico (ed in particolare del rachide), quali le azioni di traino, spinta e trasporto in piano, viene utilizzato il dinamometro, strumento per la misurazione della forza.


Certo, la norma ISO/TR 12295 prevede una valutazione preliminare del rischio legato ai movimenti ripetitivi degli arti superiori (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza).
La norma UNI 11228-1:2022, relativamente alle azioni di sollevamento e trasporto manuale di carichi, prevede una procedura di valutazione rapida per verificare se la condizione di rischio è accettabile, se è presente una situazione critica in cui è stato identificato un rischio inaccettabile oppure se è necessario eseguire una valutazione più dettagliata del livello di esposizione.


Il rischio è “accettabile” quando sono presenti azioni di sollevamento e trasporto manuale di carichi di peso inferiore a 3 kg oppure quando dalla procedura di valutazione rapida, prevista dalla norma UNI 11228-1:2022, risulta una condizione di rischio “accettabile”. Se il rischio risulta “accettabile” non è necessario eseguire una valutazione più dettagliata del livello di esposizione.


La sorveglianza sanitaria va attivata quando è presente un rischio per la salute da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombare.


Non è prevista una specifica periodicità di aggiornamento, tuttavia, la valutazione va aggiornata in relazione ad aggiornamenti o pubblicazione di nuove norme tecniche, come nel caso della norma UNI 11228-1:2022 per l’analisi del rischio da sollevamento e trasporto di carichi. La valutazione del rischio va comunque immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Ultima verifica: 05/05/2021