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Venerdì 6 Dicembre 2024




Consulenza per redigere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

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Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, è il documento in cui devono essere individuati e valutati i rischi da inferenza e indicate le misure adottate per eliminare o minimizzare i rischi stessi, garantendo la sicurezza sul lavoro.

Il DUVRI è allegato al contratto d’appalto o d’opera  ed è elaborato dal datore di lavoro committente: spetta, infatti, a costui promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi.

I rischi da interferenza derivano dalla sovrapposizione di attività lavorative tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi in uno stesso ambiente.
Per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per ciascun datore di lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

A meno che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, non è necessario predisporre il DUVRI nei seguenti casi:

  • mera fornitura senza installazione;
  • servizi di natura intellettuale;
  • lavori la cui durata sia inferiore a 2 giorni;
  • servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante.

Il DUVRI deve contenere le seguenti informazioni:

  • Identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti (ditte o lavoratori autonomi);
  • Identificazione e descrizione dell’area interessata;
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: referente interno, RSPP, medico competente, direttore dei lavori, ecc.;
  • Orario in cui viene svolto il lavoro;
  • Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive, in riferimento all’area, all’organizzazione ed alle lavorazioni;
  • Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale (DPI), in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • Misure di coordinamento relative all’uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
  • Modalità  organizzative  della  cooperazione  e  del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;
  • Organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze;
  • Durata prevista delle lavorazioni e delle fasi di lavoro.

Il DUVRI non può considerarsi un documento “statico” ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione effettuata prima dell’inizio dei lavori deve essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo. Per dettagli, informazioni, consulenze e preventivi chiamare al numero verde 800300333.