Dal 4 ottobre 2022, sono abrogati i seguenti articoli del precedente D.M. 10/3/98: l’art. 3, comma 1, lettera f), riguardante la informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori; l’art. 5 che definisce la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”; l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio” e l’art. 7 che stabilisce la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
Il decreto ha sostituito nella sostanza il precedente DM 10/03/1998 e ha stabilito quanto segue:
- Criteri generali per la progettazione, realizzazione e mantenimento della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
- Requisiti specifici per la valutazione del rischio incendio e la progettazione delle misure di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio, in particolare quelli non soggetti a normative specifiche.
Ecco il dettaglio del DM 03/09/2021:
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- destinatari: Datori di lavoro e chiunque sia responsabile della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- aspetti chiave:
- Valutazione del rischio incendio e strategie di prevenzione;
- Misure di sicurezza antincendio come procedure di evacuazione e attrezzature antincendio;
- Considerazioni progettuali e costruttive per la sicurezza antincendio;
- applicabilità: si applica a tutti i luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli ambienti a basso rischio;
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