Nella gestione delle segnalazioni, l’Organismo di Vigilanza svolge un ruolo importante. È responsabile della gestione delle segnalazioni, garantendo la riservatezza e adottando misure a tutela del segnalante.
Il quadro normativo di riferimento è la Direttiva 2019/1937/UE, che è stata adottata in attuazione delle disposizioni dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2021. Questa direttiva introduce regole comuni per fornire ai segnalanti una tutela uniforme nel contesto comunitario e garantire canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri.
Le violazioni del diritto dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva Whistleblowing includono violazioni relative a settori come gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la sicurezza dei trasporti, la tutela dell’ambiente, la radioprotezione, la sicurezza degli alimenti, la protezione dei consumatori e molte altre.
I segnalanti tutelati dalla Direttiva sono le persone fisiche che segnalano o divulgano informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito delle loro attività professionali. Questo include i lavoratori, i consulenti, i subappaltatori, gli azionisti e le persone negli organi direttivi.
La Direttiva prevede che la segnalazione possa avvenire attraverso canali interni all’azienda o attraverso canali esterni alle autorità competenti.
I canali interni devono essere progettati in modo sicuro e garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
I canali esterni consentono ai segnalanti di segnalazione direttamente alle autorità designate dagli Stati membri o alle autorità competenti a livello europeo.
Per una consulenza chiamare MODI al numero verde 800300333. Info www.modiq.it