La legislazione per i neoassunti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è contenuta negli Art. 36/37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche e integrazioni conformi ai requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Prima dello svolgimento del lavoro, il lavoratore neoassunto deve essere informato e formato, in maniera comprensibile e accessibile, in materia di salute e sicurezza e sui rischi ad esso associati.
Come previsto dall’Accordo, il neoassunto devo completare i corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro entro 60 giorni dalla data di assunzione, ma nel frattempo non può lavorare in azienda.
Fondamentale è il suo affiancamento ad un lavoratore esperto o ad un preposto che lo presenzierà durante il lavoro, spiegando le corrette modalità di lavoro e le procedure in vigore in azienda.
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