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Giovedì 28 Marzo 2024




FAQ – Valutazione dei rischi agenti chimici

Il Rischio Chimico in ambiente di lavoro è riconducibile all’insieme dei rischi per la Salute e la Sicurezza connessi con la presenza, nell’ambito delle svolgimento delle lavorazioni, di “agenti chimici pericolosi”.

Si intendono quelle sostanze e quei preparati che, in basse alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al regolamento CLP. Sono classificati come pericolosi, ad esempio, agenti chimici esplosivi, comburenti, infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo riproduttivo. Inoltre vengono classificati come pericolosi anche gli agenti chimici che non sono classificati come tali ma che comportano un rischio per le loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche (fumo di sigaretta, fumi di saldatura, rifiuti, farmaci, etc.), agenti chimici di per sé non pericolosi ma che rappresentano un rischio per il modo in cui sono utilizzati (acqua bollente, azoto compresso, etc.) e gli agenti chimici per i quali è assegnato un VLEP, cioè un valore limite di esposizione professionale (per es. polvere di legno tenero).

Le attività che comportano la presenza di agenti chimici pericolosi sono tutte le attività lavorative in cui vengono utilizzati agenti chimici, o ne viene previsto l’utilizzo, in qualsiasi tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti; o che risultino da tale attività lavorativa presa in considerazione.

CLP è l’acronimo di Classification, Labelling and Packaging (classificazione, etichettatura ed imballaggio) ed è un regolamento dell’Unione europea che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il regolamento CLP (regolamento (CE) n. 1272/2008) sostituisce la precedente direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (DSD) e la direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi (DPD), e modifica il precedente sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Il regolamento CLP individua e descrive le modalità con cui riportare le informazioni sui pericoli chimici su etichette, schede di dati di sicurezza (SDS) e altri documenti.

REACH è il regolamento europeo che promuove un uso sicuro delle sostanze chimiche. REACH sta per Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, regolamento (CE) n. 1907/2006). Il regolamento REACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007, prescrive una serie di obblighi, in particolare per i fabbricanti e gli importatori di sostanze chimiche. Fra gli obblighi previsti vi è quello di redigere relazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze, corredate di una valutazione dell’esposizione e di una caratterizzazione del rischio in relazione alle sostanze pericolose. È ovvio che tali obblighi incidono direttamente sulle procedure di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro.

Il regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP, 2008/1272/CE) è strettamente correlato al regolamento REACH. Esso definisce il contenuto dell’etichetta apposta sui prodotti immessi sul mercato e la descrizione dei pericoli e delle precauzioni nella scheda di dati di sicurezza. Le informazioni prodotte nell’ambito delle disposizioni del regolamento REACH devono essere utilizzate per classificare il prodotto. Dopodiché, una nuova classificazione inciderà direttamente sulle procedure di valutazione del rischio.

Il CLP ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento nasce dal GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical), cioè il programma volontario mondiale di armonizzazione delle classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche. La classificazione e l’etichettatura armonizzata delle sostanze chimiche pericolose assicura un’adeguata gestione dei rischi in tutta l’Unione Europea.

No, perché ai sensi del regolamento CLP le proprietà pericolose delle sostanze e delle miscele chimiche sono raggruppate in tre categorie: pericoli per la salute, pericoli di natura fisica e pericoli per l’ambiente. Alcune sostanze chimiche sono pericolose per la salute, per esempio, possono essere tossiche, provocare allergie o irritazione oculare oppure il cancro, etc.
Altre sostanze chimiche presentano pericoli di natura fisica poiché si tratta di esplosivi, gas infiammabili o aerosol, gas in pressione, sostanze che potrebbero incendiarsi a contatto con l’aria, e così via. Infine, alcune sostanze potrebbero costituire un pericolo per l’ambiente, per esempio potrebbero essere tossiche per i pesci o le piante.

L’obiettivo del Regolamento CLP è quello di armonizzare i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio all’interno della Comunità Europea per assicurare un’adeguata gestione dei rischi in tutta l’Unione europea.

Innanzitutto il CLP ha abrogato le direttive 67/548/CEE (direttiva “sostanze pericolose” – DSP) e 1999/45/CE (direttiva “preparati pericolosi” – DPP).

Dal 1° giugno 2015 quindi:

  • tutte le sostanze devono essere classificate soltanto conformemente al regolamento  CLP;
  • tutte le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate unicamente in  conformità al regolamento CLP. Tuttavia le miscele già classificate, etichettate e  imballate in base alla Direttiva “preparati pericolosi” e immesse sul mercato (ossia “sugli scaffali”) prima del  1° giugno 2015 devono essere etichettate e imballate nuovamente entro il 1°  giugno 2017;
  • tutte le classificazioni delle sostanze e delle miscele conformemente al regolamento  CLP devono essere fornite nella scheda di dati di sicurezza.

I principali cambiamenti messi in atto sono le modifiche ai pittogrammi e il fatto che una soluzione composta da due o più sostanze non si chiamerà più preparato ma miscela. Inoltre le frasi di rischio (frasi R) verranno sostituite dalle cosiddette indicazioni di pericolo (frasi H).

I pittogrammi introdotti con il CLP sono neri su sfondo bianco e contenuti in un riquadro rosso. Hanno sostituito i simboli di pericolo su sfondo arancione. Il sistema precedente prevedeva sette simboli. Con l’entrata in vigore del regolamento CLP sono stati introdotti nove pittogrammi. I pittogrammi  introdotti dal CLP non sono sempre riconducibili automaticamente ai simboli di pericolo precedenti.

L’aggiornamento del Rischio Chimico si rende necessario nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme; questa necessità di aggiornamento della valutazione del rischio sicuramente può nascere dall’avvento di nuovi pericoli, ad esempio se si ha una variazione di classificazione delle sostanze a seguito di revisioni delle stesse. Tuttavia le modalità ed i criteri per effettuare la valutazione del rischio non hanno subito alcune variazione a seguito dell’emanazione dei Regolamenti CLP e REACH.

Certo, molte sostanze hanno subito delle variazioni nella classificazione nel corso degli ultimi anni. Alcuni esempi possono essere: FORMALDEIDE, STIRENE ed ETILBENZENE. Alla classificazione della prima è stata aggiunta la classe di pericolo di mutagenicità sulle cellule germinali ed è stata classificata come cancerogena accertata (Classificato 1B; tra le altre H350), lo Stirene è stato classificato H361d, cioè sospettato di nuocere al feto, e , infine, l’Etilbenzene può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie (classificato anche H304).

Le modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi non vengono modificate, l’unica novità è che il Datore di Lavoro deve chiedere ed entrare in possesso delle nuove Schede di sicurezza conformi alla nuova classificazione.

La scheda di sicurezza è lo strumento attraverso cui il produttore (o l’importatore) di una sostanza chimica, comunica con chi ne fa uso. Il fornitore deve trasmettere la Scheda di Sicurezza di una sostanza o di un preparato al destinatario (secondo l’art. 31 del Regolamento REACH). La Scheda di Sicurezza (SDS) deve obbligatoriamente essere fornita all’utilizzatore professionale della sostanza se questa è pericolosa, secondo quanto è scritto nel Regolamento CLP, persistente, bioaccumulabile, tossica, molto persistente e/o molto bioaccumulabile.

La sostituzione dell’agente chimico pericoloso è la modalità preferibile da adottare per eliminare o ridurre il rischio chimico, deve essere la misura di prevenzione da attuare. Tuttavia, la sostituzione presenta due problemi principali, che la rendono spesso difficoltosa da applicare: non è facile trovare agenti chimici che siano tecnicamente validi come sostituti e anche i sostituti tecnicamente validi possono presentare un certo grado di pericolosità che deve essere preso in considerazione. Se si usano sostanze in polvere la loro tendenza a disperdersi nell’ambiente può essere ridotta modificandone la forma fisica e utilizzando la sostanza in altre forme simili più compatte, si attua così un cambiamento di forma o di stato fisico. Un altro metodo per ridurre il contatto con agenti chimici pericolosi può essere rappresentato dall’automazione, che consiste nel sostituire, in un processo produttivo, l’operatore umano con dispositivi meccanici o elettronici; così facendo finisce l’esposizione se gli operatori non sono più a contatto, oppure diminuisce se sono a contatto per meno tempo o diminuisce l’intensità se si allontanano dalle fonti. Altri metodi possono essere attuare un processo chiuso, cioè confinare l’intero processo o alcune operazioni particolarmente contaminanti utilizzando un involucro fisico stagno o quasi stagno, al cui interno si svolgono, senza partecipazione umana diretta, le operazioni proprie del processo; e, infine, l’estrazione localizzata che crea, mediante aspirazione, una corrente d’aria per catturare i contaminanti ambientali nelle immediate vicinanze della fonte che li genera e impedisce che questi si disperdano nell’ambiente evitando concentrazioni pericolose.

Ultima verifica: 30/03/2021